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Legge di stabilità 2016: non si paga l’imposta sulla prima casa ma con le eccezioni

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Legge di stabilità 2016: non si paga l’imposta sulla prima casa ma con le eccezioni

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, per cui se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nel territorio dello stesso Comune, solo una potrà avere l’esenzione,  se  invece, le case si trovano in Comuni diversi, tutte posso usufruire dell’agevolazione.

A partire dal 2016 non pagheranno più né  Tasi né Imu i proprietari di case utilizzate come abitazione principale, mentre continueranno  a pagare gli immobili “di lusso”, ossia classificati nelle categorie catastali A/1 come dimore signorili, A/8 le ville e A/9  i castelli ed i palazzi di pregio.

Se il proprietario dell’immobile decide di non abitare la casa ma di darla in affitto, questa non potrà essere considerata “abitazione principale” e, pertanto, dovrà pagare l’imposta sulla casa: la nozione di abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’Imu riguarda infatti solo l’unica unità immobiliare adibita a residenza anagrafica e dimora abituale da parte del possessore.

Se la casa è composta da più appartamenti  per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento IMU e TASI, la casa deve essere iscritta o iscrivibile in catasto come in unica unità immobiliare: di conseguenza, chi occupa due appartamenti, per esentarli entrambi deve fonderli o farli risultare come “unità unite in via di fatto” sotto il profilo catastale.

Insieme alla casa non pagano IMU e TASI anche le  pertinenze come  box auto,  tettoie  e magazzini, locali di sgombero e cantine, sempre entro il tetto massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, e con l’obbligo di considerare anche le unità iscritte in catasto insieme alla casa.

Per cui, se il proprietario della casa possiede due box auto, per uno dei due dovrà pagare l’IMU per la tipologia “altri fabbricati”, ed eventualmente la Tasi se prevista dal Comune. Lo stesso vale per le case che hanno soffitta e cantina

Per quanto concerne gli inquilini la legge di stabilità cancella anche la quota di TASI che, l’anno scorso, hanno dovuto pagare l’inquilino e il comodatario nella misura stabilita dal Comune tra il 10 e il 30% del totale dell’imposta pagata dal proprietario:  quindi dal 2016, l’inquilino non pagherà nulla a condizione però che l’unità immobiliare venga destinata ad abitazione principale dall’inquilino e dal suo nucleo familiare. Invece nel caso di immobile locato come ufficio, studio, casa vacanze o per uso commerciale l’inquilino sarà tenuto a pagare la TASI nella percentuale indicata dal Comune.