La legge sui reati di omicidio e di lesioni stradali prevede sanzioni più elevate in base alla violazione colposa commessa al codice della strada e alle conseguenze letali o lesive gravi della condotta del conducente.
Chiunque causi per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. E’ la sanzione base prevista per l’omicidio stradale “semplice” commesso cioè senza gravi violazioni.
La pena è molto più elevata se la condotta del conducente rientra nelle ipotesi gravi previste dal legislatore.
Si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio provocato guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure camminando in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita.
La stessa pena è prevista anche per chi attraversa un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano o a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci , curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonale o di linea continua.
La pena ancora più grave con la reclusione da otto a dodici anni è prevista in caso di guida in stato ebbrezza grave, di autisti professionisti in stato di ebbrezza media o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti: per gli autisti professionisti è infatti imposto l’alcol zero.
In caso di incidenti con soli feriti e di lesioni personali gravi e gravissime cagionati per colpa con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è prevista la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
La pena invece è molto più elevata -reclusione da un anno e sei mesi a tre anni- per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
La pena per omicidio stradale o lesioni personali è in ogni caso aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente di guida o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni in caso di omicidio e a tre anni in caso di lesioni.
Mentre se l’incidente non è dovuto al solo conducente la pena è diminuita fino alla metà.
Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è comunque quella della reclusione di anni diciotto.
Omicidio e lesioni personali stradali comportano sempre la sanzione accessoria della revoca della patente. In caso di omicidio stradale, è possibile conseguire la nuova patente solo dopo quindici anni; cinque anni in caso di lesioni stradali.
Nei casi più gravi, come la fuga del responsabile, per avere la patente si arriva ad attendere fino a trent’anni.
Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo sopra indicato per la revoca della patente italiana.
L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
L’arresto è obbligatorio quando il conducente risulta in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di droghe oppure risulta in stato di ebbrezza media se è un autista professionale.
Alcol test: se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto il prelievo coattivo di campioni biologici. Il decreto che dispone gli esami può essere adottato dal magistrato anche oralmente ma deve essere poi confermato per iscritto.
Le forze dell’ordine, una volta avvertito l’avvocato del conducente, possono accompagnare l’interessato al presidio ospedaliero più vicino per la sottoposizione ai test. Entro le 48 ore successive, il pubblico ministero dovrà richiedere al gip la convalida del decreto di sottoposizione al test e di tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati.