
Un veicolo sprovvisto di polizza assicurativa che – come noto è obbligatoria – non può circolare e non può essere parcheggiato su strade pubbliche o su aree aperte alla circolazione.
In caso il proprietario contravvenga a questo divieto è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 848 a 3.393 euro a cui si aggiunge sequestro del mezzo, che però viene generalmente lasciato in custodia al trasgressore o al proprietario, con l’obbligo di custodirlo in aree private come un cortile o un garage.
Per le auto vecchie, abbandonate nei parcheggi o sulle strade pubbliche, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se il mezzo è sprovvisto di uno o più elementi essenziali, come il motore, il volante, i sedili, le targhe o sia inidoneo alla circolazione, non può più considerarsi una vettura, bensì un rifiuto: per questo il veicolo sarà escluso dall’obbligo della copertura assicurativa, ma scatterà l’obbligo della rottamazione con la consegna ai centri appositamente autorizzati allo smaltimento
Anche l’abbandono di rifiuti è punito con una sanzione pecuniaria da 300 a 3.000 euro, aumentata fino al doppio in caso di rifiuti pericolosi ed anche in questo caso la Cassazione ha precisato che un veicolo in stato di abbandono, possa essere considerato un rifiuto pericoloso quando sia fuori uso e contenga al suo interno liquidi inquinanti come l’olio motore, l’olio dei freni o il carburante.