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Multe contro gli accertamenti elettronici della velocità: quando è utile presentare il ricorso

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Multe contro gli accertamenti elettronici della velocità: quando è utile presentare il ricorso

I ricorsi degli automobilisti contro i  Tutor sulle strade e autostrade sono sempre numerosi, nonostante gli aumenti delle tasse per intraprendere il relativo giudizio.

Le opposizioni alle multe  si fondano spesso su una normativa non sempre chiara e sulle postazioni automatiche che, a volte, non sono in regola. Famosa a tal proposito è la sentenza del giudice di Pace di Pozzuoli  secondo cui le multe sarebbero nulle per via del fatto che il soggetto che ha in uso la strumentazione “Austradde Tech Spa”  non è lo stesso soggetto che, a suo tempo, aveva chiesto l’omologazione al ministero cioè Autostrade per l’Italia. La legge  stabilisce, infatti, che la concessione è “valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.

L’assenza di omologazione è una delle censure più spesso sollevate davanti al giudice, ma bisogna ricordare la differenza che c’è tra omologazione e approvazione, che peraltro si pone per tutti gli apparecchi che rilevano infrazioni stradali. La legge  stabilisce che l’omologazione si ha quando il ministero deve verificare la rispondenza a requisiti stabiliti da altre parti del Regolamento, l’approvazione  riguarda i casi in cui non ci sono requisiti fissati. Il codice della strada parla solo di omologazione mentre il Regolamento non fissa alcun requisito e, anzi, parla di “approvazione”. Secondo il Ministero si tratta della stessa cosa ….

Di recente è intervenuta una interessante sentenza del Giudice di Pace di Alessandria , che ha annullato la multa del Tutor per mancanza della foto ma anche qui c’è da tener presente che la fotografia non va mai spedita al destinatario della multa insieme alla multa stessa, pena la  violazione della sua privacy. Tutt’al più la documentazione va depositata innanzi al giudice, in caso di ricorso dell’automobilista. Se l’amministrazione non produce le immagini scattate dal tutor, il ricorso viene accolto e la multa annullata.

Le immagini sono alla base di qualunque accertamento d’infrazione effettuato da apparecchi automatici. Tanto più nel caso del Tutor, che quando misura la velocità media deve individuare qualsiasi veicolo all’inizio del tratto “cronometrato” e riconoscerlo alla fine, in modo da attribuirgli il suo tempo di percorrenza: il riconoscimento non può essere che fotografico. Ma questa foto va mostrata quanto meno al giudice o all’automobilista su sua espressa richiesta, perciò  se la prova fotografica è stata smarrita dall’amministrazione, quest’ultima non può poi reclamare il pagamento della contravvenzione.