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Multe plurime: quando la stessa infrazione del codice della strada è ripetuta più volte ma in un breve lasso di tempo, si devono pagare tutte le multe?

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Multe plurime: quando la stessa infrazione del codice della strada è ripetuta più volte ma in un breve lasso di tempo, si devono pagare tutte le multe?

Il cartello con la dicitura “varco attivo” significa che il passaggio non è consentito, bensì è vietato e dunque se si entra in una ZTL (zona traffico limitato) può scattare la multa che di solito può essere rilevata anche tramite una telecamera.

La multa deve essere recapitata a casa del proprietario dell’auto, a mezzo di raccomandata anche tramite il servizio di poste private, entro 90 giorni dal giorno dell’infrazione e l’importo da pagare parte da euro 84 ma può arrivare anche a 335.

 

In base al codice della strada, quando con un’unica condotta illegittima sono violate più norme del codice della strada si applica un’unica sanzione aumentata del triplo.

 

Viceversa, in presenza di più violazioni della stessa o di diverse norme del codice della strada, consumate mediante condotte autonome scattano tante multe per quante sono le violazioni.

È il caso del ripetuto passaggio con l’auto nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato-ZTL:in questo caso il trasgressore subisce tante sanzioni per ogni singola violazione (cosiddetto cumulo materiale).

Quindi se si passa per cinque volte da un varco attivo si devono pagare cinque multe diverse e non una sola.

A tale riguardo la Cassazione ha sancito che «nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l’automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, lo stesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni, ossia per ogni singola infrazione. Ciò perché, per tali ingressi illegittimi nella ZTL, può non ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica»

 

Tuttavia, la stessa Cassazione ha voluto stemperare il rigore di tale norma. I giudici hanno stabilito che, in caso di più violazioni a breve distanza di tempo sulla medesima tratta, va valutato se esse debbano essere considerate violazioni autonome oppure come un’unica violazione: in quest’ultimo caso ad ogni accertamento non deve corrispondere una contravvenzione.

In pratica, quando l’automobilista ha superato il varco attivo più volte nell’arco di pochi minuti magari per la ricerca di un parcheggio, gli sarà imputata una sola multa e senza applicare neanche il cumulo formale che prevede l’aumento della contravvenzione fino al triplo.

Spetta però al giudice di primo grado stabilire se e quando si può parlare di un breve lasso di tempo tra una violazione e l’altra, e quindi annullare tutte le altre contravvenzioni: si dovrà valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite possa essere sufficiente a dar luogo a più azioni autonome.

 

In caso di infrazione commessa in buona fede  non si può chiedere l’annullamento della contravvenzione: in quanto secondo la Corte, è del tutto irrilevante che l’automobilista non sia a conoscenza della nuova normativa in tema di accesso alle zone a traffico limitato facendo affidamento nella precedente disciplina. Se infatti il Comune ha pubblicizzato la modifica della segnaletica si presume che i cittadini siano a conoscenza della stessa e dunque non possono invocare la buona fede.