La recente riforma del condominio ha introdotto nel nostro sistema il diritto all’installazione di impianti radiotelevisivi in applicazione del diritto costituzionale all’informazione.
Un diritto, quello di installare gli impianti radiotelevisivi e le antenne per ricevere i più diversi segnali, che deve essere riconosciuto non solo al condomino proprietario, ma anche all’inquilino. Il diritto di installare la propria antenna singola esiste anche se è già installata quella centralizzata
L’antenna può essere installata in qualunque parte dell’edificio condominiale, e non solo sulle proprie porzioni di proprietà esclusiva, ma anche sulle parti condominiali e perfino sulle proprietà esclusive di altri condomini a condizione che si arrechi il minimo pregiudizio possibile alle parti comuni e alle altrui proprietà, si consenta agli altri condomini, dopo l’installazione, di fare ugualmente uso del bene comune se l’installazione ha luogo su una proprietà condominiale e infine si eviti ogni alterazione del decoro architettonico e non si pregiudichi la sicurezza e stabilità dell’edificio.
Per l’installazione dell’antenna non occorre dare nessun preventivo avviso all’amministratore né essere autorizzati dall’assemblea a meno che per effettuare l’installazione non sia necessario modificare alcune parti comuni eseguendo lavori che modifichino alcuni beni condominiali: ad esempio rimuovere pezzi di muri perimetrali condominiali.
In questo solo caso, l’assemblea può, con la maggioranza dei due terzi dei millesimi, imporre modalità diverse per l’installazione rispetto a quelle proposte dal condomino interessato oppure cautele particolari a tutela della sicurezza, stabilità o decoro dell’edificio ed anche chiedere garanzie per possibili danni.
Nel caso permangano o emergano contrasti, è sempre possibile ricorrere all’autorità giudiziaria perché accerti il diritto all’installazione secondo le particolari modalità volute dal condomino e contrastate dall’assemblea.
Nel caso particolare di installazione di una parabola sporgente il vicino può chiedere di spostarla ad alcune condizioni deve dimostrare che la sporgenza dell’antenna parabolica:leda la concreta utilizzabilità, attuale e futura, dello spazio aereo sovrastante o laterale che impedisca o alteri in modo apprezzabile e concreto la precedente e usuale propagazione della luce.