Secondo un orientamento consolidato da parte delle Commissioni Tributarie Regionali, nel processo tributario che si svolge contro l’Agenzia delle Entrate, Equitalia o qualsiasi altra amministrazione finanziaria, è vietata la prova testimoniale.
Dinnanzi alla Commissione Tributaria, Provinciale o Regionale, neanche è ammissibile la dichiarazione scritta resa da un terzo, con assunzione di responsabilità, depositata dal ricorrente in giudizio: il documento non può giustificare il comportamento tenuto dal contribuente per vincere la causa.
Le dichiarazioni dei terzi sono ammissibili nel processo tributario quando vengano raccolte da pubblici ufficiali come, ad esempio, nel corso di un’ispezione della Guardia di Finanza.
La prova documentale, dunque, resta la principale “risorsa” per vincere le cause contro il fisco: tale principio, è stato espresso numerose volte dalla Cassazione secondo la quale, nelle liti con il fisco, l’unico modo che ha il contribuente di vincere la causa contro l’Amministrazione finanziaria è di depositare documenti, mentre nessuna efficacia di prova possono avere le dichiarazioni rilasciate da terzi.
Una diversa interpretazione finirebbe per eludere il divieto di legge, inserito nel processo tributario, di utilizzare come prove il giuramento e la prova testimoniale. Anche la dichiarazione scritta dal terzo, infatti, pur essendo un documento, è comunque un modo per far rientrare nella causa la testimonianza del terzo stesso.