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Normativa Regionale

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Normativa Regionale

Interventi per la promozione dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca.

 

E’ il titolo della  legge – n.35  del 1 agosto   2014 ( BURP   4 agosto 2014, n. 105)- con la quale la Regione intende promuovere lo sviluppo della cooperazione in ambito agricolo, forestale e rurale, riconoscendone il ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agro-alimentare, della pesca e delle aree rurali.

I soggetti destinatari dei benefici della legge sono le cooperative singole e/o associate e i loro consorzi che  svolgono una o più delle seguenti attività: raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali, agroalimentari e della pesca, iscritte all’albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente; sono anche destinatarie dei benefici della legge, le imprese agricole singole e/o associate che abbiano costituito tra esse un contratto di rete.

Per poter beneficiare delle provvidenze  i soggetti beneficiari  devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:  avere la propria sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia;  disporre di un conferimento annuo da parte dei soci di almeno il 65 per cento del prodotto lavorato, salvo comprovate cause di forza maggiore;  aver stipulato contratti di filiera nei quali siano concordati i termini delle transazioni;  che sia verificata la permanenza della maggioranza dei soci, presenti sul libro soci al momento della richiesta, da almeno un triennio all’interno del sodalizio,  ovvero dalla data di costituzione della cooperativa, in caso di nuove cooperative o con meno di tre esercizi.

Le tipologie di interventi ammissibili a contributi (concessi dalla Giunta regionale) sono:  aggregazione e concentrazione delle cooperative già esistenti;  progetti commerciali e di marketing con carattere innovativo;  introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;  riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca;  capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi, ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale;  operazioni che favoriscano il credito a favore delle cooperative, sia attraverso l’istituzione di fondi di garanzia e co-garanzia, sia mediante accordi e convenzioni con il sistema bancario regionale e nazionale, sia con eventuali partecipazioni ai costi degli interessi bancari.

Le agevolazioni di cui alla legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.