lug 3

Novità sul pignoramento terzi: lo stipendio e la pensione accreditati in banca non possono essere più pignorati interamente

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Novità sul pignoramento terzi: lo stipendio e la pensione accreditati in banca non possono essere più pignorati interamente

Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, modifica la norma del codice di procedura civile  che stabilisce i limiti delle somme pignorabili dal creditore, in materia di pignoramento del conto corrente contenente lo stipendio, il TFR,  le pensioni o qualsiasi altro reddito derivante dal rapporto di lavoro subordinato .

Il  limite al pignoramento dello stipendio e della pensione  da parte del creditore che  pignorava lo stipendio o la pensione,  con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’ente previdenziale, era nel limite  massimo di un quinto dell’emolumento mensile. Ma, se  il creditore   azionava  il pignoramento direttamente sul conto corrente, notificandolo   direttamente alla banca, poteva bloccare tutte le somme depositate: in sostanza  una volta depositati in banca, la  pensione o lo  stipendio  erano pignorabili al 100%.

Oggi  con la modifica , la norma del codice di procedura civile contiene due ulteriori e importantissime precisazioni: il minimo vitale della pensione  ed i  nuovi limiti al pignoramento dello stipendio e della pensione.

Per quanto riguarda le pensione accreditata sul conto corrente, questa  può essere pignorata per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà: è il c.d. minimo vitale sotto il quale la pensione, al netto del pignoramento, non può mai scendere.

Inoltre la legge chiarisce che tutte le volte in cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro vengono accreditate sul conto corrente bancario non saranno più pignorabili al 100% del loro importo, ma,  se l’accredito in banca avviene prima del pignoramento le somme possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;   se invece l’accredito in banca avviene nella stessa data del pignoramento o dopo, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla precedente legge ossia nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto.

Il pignoramento eseguito su somme maggiori, e quindi in violazione dei divieti e oltre i limiti stabiliti, è parzialmente inefficace: ossia resta valido quello entro la soglia, mentre quello superiore è come se non fosse mai avvenuto e il debitore può tornare nella disponibilità delle proprie somme.

Il punto chiave della riforma sarà la prova: che, ovviamente, troverà negli estratti conto il suo elemento di  forza perché attraverso essi potrà dimostrarsi  la provenienza degli emolumenti pignorati e l’applicabilità dei nuovi limiti.