Con orientamento ormai consolidato la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Dan c Moldavia (art. 6 CEDU, sentenza del 05.7.2011), secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d’appello sussiste l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale ed escutere nuovamente i dichiaranti, qualora detto giudice valuti diversamente la loro attendibilità, rispetto a quanto ritenuto nel primo giudizio.
Tale obbligo costituisce espressione di un generale principio di immediatezza e vincola, perciò, il giudice dell’impugnazione.
Di tale principio di diritto espresso in primis dalla Corte EDU e poi divenuto ormai ius receptum, è stato fatto concreta applicazione in un caso affrontato dal nostro studio.
Un soggetto imputato per una serie di reati, era stato assolto in primo grado; avverso tale decisione, aveva proposto appello il Pubblico Ministero, ottenendo la riforma della sentenza con conseguente condanna del predetto imputato, sulla base di una diversa valutazione della prova per testi.
Proponevamo, dunque, ricorso per cassazione per violazione degli artt. artt. 111 Cost; 6 CEDU, 192, comma 1, 2 e 3, 546, comma 1 lett. e, c.p.p. in rif. All’art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p., ribadendo la violazione dei criteri legali di valutazione della prova; manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova.
La V Sezione della Corte di Cassazione presso cui era incardinato il giudizio di legittimità, all’udienza del 17.6.2016, accoglieva il ricorso proposto dalla difesa e per l’effetto annullava senza rinvio la sentenza di condanna emessa in grado di appello, dando seguito al primo citato principio di diritto in tema di equo processo.
L’orientamento giurisprudenziale anche da noi sostenuto, ha trovato l’avallo definitivo con l’importante sentenza emessa dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione in data 06.7.2016, n. 27620 secondo cui, “la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado”.
La garanzia ad un equo processo che passa anche per il rispetto del principio di immediatezza nell’assunzione della prova orale ha finalmente fatto breccia anche nella nostra giurisprudenza, a tutto vantaggio dei destinatari del processo penale e di quel giusto processo a cui faticosamente si cerca di tendere.
Avv.ti Giuseppe Pepe e Giacomo Barbara