Il Codice della Strada prescrive la revisione periodica dei veicoli che circolano.
Dunque la revisione è un adempimento a cadenze periodiche prestabilite: i veicoli devono essere controllati, per verificare che siano in buone condizioni e non costituiscano un pericolo per la circolazione.
Se il controllo ha esito positivo, ciò viene annotato sul libretto, oltre che comunicato agli uffici della Motorizzazione.
Cosa diversa è il tagliando vale a dire il controllo periodico della vettura, consigliato dalla casa produttrice che serve a verificare che tutti i componenti del veicolo siano perfettamente funzionanti.
La revisione viene effettuata presso la Motorizzazione civile, o in officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti.
L’esito della verifica può essere di tre tipi: di revisione regolare, che consente al veicolo di circolare liberamente, fino al successivo controllo; di revisione mensile, con la quale il veicolo può circolare per un mese, e poi deve ripetere il controllo;
di revisione da ripetere, perché evidentemente è stato riscontrato il malfunzionamento o l’inadeguatezza del veicolo in qualche suo componente.
In questo caso, la vettura non può circolare, se non per il tragitto fino all’ officina meccanica dove il guasto verrà riparato. Successivamente, si procederà a una nuova revisione, per accertare che il problema sia stato risolto; in caso affermativo, il veicolo potrà circolare.
La revisione deve essere effettuata, per la prima volta, dopo 4 anni dall’acquisto del veicolo; successivamente, ogni 2 anni. Il termine ultimo entro il quale effettuare la revisione è stabilito con riferimento alla data di immatricolazione del veicolo, mentre le scadenze successive vengono stabilite in relazione alla data in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Se il veicolo non viene sottoposto a revisione entro le scadenze stabilite, e si viene fermati, durante la circolazione, dalla Polizia o dai Carabinieri, si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 674 euro.
La sanzione raddoppia nel caso in cui l’omissione della revisione avvenga per più di una volta.
La Polizia o i Carabinieri che hanno accertato l’infrazione annotano sul documento di circolazione che il veicolo non può circolare finché non sarà effettuata la revisione. Tuttavia, è permessa la circolazione al solo scopo di recarsi presso un’officina autorizzata ad effettuare questo adempimento. Se si circola ugualmente, e si viene fermati, si rischia una sanzione ben più salata, fino a 7.767 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni: in questo periodo, la vettura non potrà circolare e si rischia la confisca.
Non si deve pensare che, se il veicolo resta parcheggiato e non viene utilizzato, la revisione non sia obbligatoria. Il Codice della Strada stabilisce che le vetture che circolano sono soggette a revisione. La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato che anche la sosta rientra nel concetto di circolazione. Se la vettura si trova in sosta sulla pubblica via, si considera circolante anche se momentaneamente ferma. Diverso è il caso se essa si trova custodita in un garage: in tale ipotesi l’adempimento della revisione non è richiesto.