In caso di mancato pagamento della Tari bisogna pagare una sanzione ma con il ricorso al ravvedimento operoso, la sanzione viene dimezzata rispetto al passato per i versamenti effettuati entro 90 giorni dopo la scadenza.
Oltre a quanto deciso da ogni Comune, la legge, ai fini del ravvedimento operoso per sanare la Tari non pagata, sancisce che: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”
E ancora: “Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”
Infine, il decreto ricorda che “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso, non è più possibile utilizzare questa possibilità e viene applicata la sanzione del 30% dell’imposta.
In questo caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.