
La Cassazione, molto di recente, ha sentenziato che sono validi gli accertamenti fiscali firmati dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate e notificati prima dell’ormai famosa sentenza della Corte costituzionale.
La decisione dovrebbe porre fine alle discussioni sulla questione dei cosiddetti “falsi dirigenti” dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato, con effetto retroattivo, la decadenza di 767 funzionari del fisco perché promossi senza concorso.
Quindi sono salvi tutti gli atti nonostante le diverse interpretazioni di gran parte delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado: la decisione delude le speranze di tutti quei contribuenti che, sino ad oggi, avevano sperato di ottenere l’annullamento non solo degli atti fiscali, ma anche delle conseguenti cartelle di pagamento di Equitalia emesse in conseguenza degli accertamenti illegittimi.
Dunque, la sorte degli accertamenti formati anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, oppure da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi di legge, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale. Gli unici atti affetti da nullità sono quelli emessi a seguito di delega impersonale, che riporti cioè solo la qualifica del delegato e non anche il suo nominativo.
D’altra parte c’è da considerare che la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe avuto un impatto di proporzioni inaudite con l’annullamento di centinaia di migliaia di accertamenti fiscali e di cartelle esattoriali, in termini di mancata riscossione e di conseguente ammanco per le casse dello Stato.