Una recente sentenza della Cassazione conferma che non risulta sufficiente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per evitare la demolizione dell’opera abusiva.
La legge stabilisce che, in caso di costruzione di un manufatto senza il permesso di costruire, si possa chiedere il permesso in sanatoria: la sanatoria può essere concessa solo nel caso in cui le opere costruite abusivamente siano conformi al piano regolatore urbanistico in vigore sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Quindi se al momento della sua edificazione, l’opera non è conforme allo strumento urbanistico vigente in quel momento, ma quest’ultimo poi cambia, ammettendo detto tipo di opere, non è possibile la sanatoria.
Pertanto, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, contenuto nella sentenza di condanna, non viene meno in modo automatico con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria: il giudice deve controllare la legittimità dell’atto di concessione della sanatoria medesima sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.