
La Cassazione con una recente sentenza chiarisce che chi è vittima di una caduta accidentale su una strada disconnessa, un buca sull’asfalto o un tombino in condizioni precarie, può pretendere il risarcimento del danno in via civilistica, e può anche denunciare il dirigente del Comune addetto alla manutenzione delle strade.
La Suprema Corte non usa dubbi: anche se le casse del Comune non hanno risorse in bilancio per colmare buche o aggiustare i tombini, la responsabilità penale per l’amministratore locale scatta ugualmente per il fatto che, sebbene non sia possibile la manutenzione dell’asfalto, quantomeno è sempre dovuta la segnaletica di pericolo come il cartello stradale mobile, il cono fluorescente sull’asfalto o una delimitazione dell’area.
La sentenza apre uno spiraglio per chi, pur avendo ragione, non riesce a recuperare le somme del risarcimento riconosciutogli dalla sentenza di condanna e nonostante il successivo pignoramento: le casse degli enti locali sono vuote e chi vince il giudizio rimane senza risarcimento.
La denuncia penale, potrebbe essere “ un’arma” per ottenere quanto dovuto.
Secondo la Cassazione, il dirigente ha il dovere di adempiere ai compiti a lui affidati: la responsabilità penale non scatta tanto per l’omessa manutenzione, quanto piuttosto per il mancato controllo delle condizioni di sicurezza, controllo che richiede sempre l’apposizione di segnali di pericolo appositi.