Nel caso in cui l’inquilino non stia provvedendo al pagamento dei canoni di locazione ed alle spese delle utenze, il proprietario di casa non può disdettare il contratto di fornitura dell’energia elettrica, anche se a lui intestato, o sostituire la serratura, estromettendo l’inquilino dall’immobile: bisogna agire con l’azione di sfratto per morosità
La Cassazione, puntualizza che l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua, relative all’appartamento affittato, integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto impedisce l’utilizzazione dell’immobile a cui si riferiscono le utenze di gas metano, energia elettrica o acqua.
Pur essendo lunghi i tempi di un’azione di sfratto per il proprietario dell’immobile , la legge è assai rigorosa con chi cerca di farsi giustizia da solo: il rischio è quello di commettere un reato.