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Quando il giudice ordina la mediazione, non sono sufficienti un incontro con l’organismo e la sola dichiarazione dell’impossibilità di conciliare

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Quando il giudice ordina la mediazione, non sono sufficienti un incontro con l’organismo e la sola dichiarazione dell’impossibilità di conciliare

In caso di una mediazione ordinata dal giudice in corso di causa: le parti  durante il primo incontro, dopo aver discusso i punti della vertenza, non possono limitarsi ad affermare che non sussistono le condizioni per mediare: sono tenuti  anche a motivare le ragioni.

In caso contrario,  come chiarisce il Tribunale di Roma in una recente sentenza  il tentativo di mediazione si deve considerare come non concluso.

Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione è bene chiarire che lo spirito della mediazione prevede che  le parti, con buona volontà,  adottino un atteggiamento di massima trasparenza  e che conseguentemente  giustifichino i motivi della mancata prosecuzione del procedimento.

Quindi  raggiungere l’accordo è  solo una possibilità data alle parti ma  non basta svolgere l’incontro informativo, che ha solo funzione preparatoria, in quanto  è  necessario tentare  effettivamente  la mediazione  senza  limitarsi  a dichiarare l’inconciliabilità delle rispettive posizioni.

Per adempiere all’obbligo imposto loro dal giudice, le parti in causa  devono spiegare e  verbalizzare attraverso il mediatore,  le ragioni per cui rifiutano di proseguire nel procedimento:  il rifiuto a proseguire nella mediazione si considera “ingiustificato” ed equiparabile, in tutto e per tutto, alla mancata mediazione.

La conseguenza è che il giudice  ne terrà conto come mancato avveramento della condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Questo orientamento appare condiviso da parte di altri giudici: la mediazione   deve ritenersi un vero e proprio obbligo e non un mero adempimento formale.