In caso di una mediazione ordinata dal giudice in corso di causa: le parti durante il primo incontro, dopo aver discusso i punti della vertenza, non possono limitarsi ad affermare che non sussistono le condizioni per mediare: sono tenuti anche a motivare le ragioni.
In caso contrario, come chiarisce il Tribunale di Roma in una recente sentenza il tentativo di mediazione si deve considerare come non concluso.
Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione è bene chiarire che lo spirito della mediazione prevede che le parti, con buona volontà, adottino un atteggiamento di massima trasparenza e che conseguentemente giustifichino i motivi della mancata prosecuzione del procedimento.
Quindi raggiungere l’accordo è solo una possibilità data alle parti ma non basta svolgere l’incontro informativo, che ha solo funzione preparatoria, in quanto è necessario tentare effettivamente la mediazione senza limitarsi a dichiarare l’inconciliabilità delle rispettive posizioni.
Per adempiere all’obbligo imposto loro dal giudice, le parti in causa devono spiegare e verbalizzare attraverso il mediatore, le ragioni per cui rifiutano di proseguire nel procedimento: il rifiuto a proseguire nella mediazione si considera “ingiustificato” ed equiparabile, in tutto e per tutto, alla mancata mediazione.
La conseguenza è che il giudice ne terrà conto come mancato avveramento della condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Questo orientamento appare condiviso da parte di altri giudici: la mediazione deve ritenersi un vero e proprio obbligo e non un mero adempimento formale.