La Cassazione con una recente sentenza conferma il principio secondo cui l’unico metodo che rileva nel determinare l’importo del risarcimento per un incidente stradale, sono le tabelle del danno biologico stabilite dal tribunale di Milano, ad oggi utilizzate in tutta Italia, in mancanza di una tabella fissata per legge.
Secondo il principio affermato dalla Corte, in materia di assicurazioni e incidenti stradali il giudice non può commisurare l’entità del risarcimento al luogo di residenza del danneggiato, residenza che, pertanto, è del tutto irrilevante.
La realtà sociale ed economica in cui vive il danneggiato non è un criterio per determinare la misura del risarcimento che l’assicurazione è tenuta a pagare per il danno subìto: dunque la residenza e il conseguente potere di acquisto della moneta non sono criteri presi in considerazione.
Solo in determinati casi, l’indennizzo poi può essere «personalizzato», ma solo quando è giustificato dall’entità superiore del danno.