lug 10

Rapporto tra padrone di casa ed inquilino dell’immobile

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Rapporto tra padrone di casa ed inquilino dell’immobile

La Corte di Cassazione con una recente sentenza conferma alcuni utili principi in tema di locazione.

In particolare il caso del padrone di casa che ha comunicato all’inquilino la disdetta del contratto di locazione, e  quest’ultimo continua a rimanere nell’immobile, senza che il padrone di casa promuova lo sfratto e continua a percepire i canoni: non  si può presumere che vi sia stata una rinuncia alla disdetta, la quale, invece, resta pienamente valida. Per cui il locatore potrà intimare lo sfratto anche in un momento successivo.

Nel contratto a durata 4+4 anni, se il padrone di casa, alla prima scadenza, comunica la disdetta, ma senza fornire gli specifici motivi imposti dalla legge, la disdetta non si considera operante ai primi 4 anni, ma dopo i successivi 4 cioè al termine della locazione di 8 anni complessivi, senza che ci sia bisogno di ulteriori comunicazioni e salvo un comportamento  che dimostri volontà contraria.