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RC Auto: importi unici e fissi per le vittime di incidenti stradali

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RC Auto: importi unici e fissi per le vittime di incidenti stradali

Per quantificare gli importi del risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle vittime di incidenti stradali sta per essere approvata  nel Disegno di legge  Concorrenza la tabella unica nazionale.

La nuova tabella per la quantificazione del danno non patrimoniale mira a prevedere riferimenti fissi e certi per tutto il territorio nazionale in caso di lesioni di non lieve entità derivanti da sinistro stradale.

Il danno biologico viene definito  come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

La tabella, unica per tutto il territorio della Repubblica, riguarderà sia  le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti; sia  il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.  I valori economici saranno fondati sul sistema a punto, variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità del soggetto leso. Gli importi saranno aggiornati annualmente con un decreto pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico che terrà conto dell’andamento dell’inflazione.

Per le lesioni  di lieve entità derivanti da incidenti stradali, il ddl prevede che il risarcimento del danno biologico sia effettuato:   a titolo di danno biologico permanente, liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto (in ragione dello zero virgola cinque)  per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età.

A titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.