Con la bella stagione i proprietari di appartamenti fanno installare gazebo o pergolati sui propri terrazzi: ci sono regole da rispettare derivanti sia dal regolamento di condominio sia dalle prescrizioni urbanistiche in materia di permessi di costruire
Il gazebo – manufatto in legno, ferro battuto o alluminio di solito aperto lateralmente e costituito da una tettoia fissa o retrattile – deve rispettare le regole relative al decoro architettonico dell’edificio: infatti secondo la Corte di Cassazione è possibile la rimozione del gazebo realizzato con materiali che contrastano con quelli usati per la realizzazione del terrazzo condominiale in quanto è necessario che la struttura si armonizzi al contesto che la circonda.
La Suprema Corte ha chiarito che l’alterazione del decoro dell’edificio si verifica quando a causa dell’opera c’è un pregiudizio che comporta il deprezzamento dell’intero edificio e delle singole unità condominiali .
In linea generale non è necessario alcun nulla osta per l’installazione di gazebo costituiti da strutture di arredo installate sulle pareti esterne dell’unità immobiliare, realizzati in materiali in legno o metallo, privi di opere murarie e di pareti chiuse: tali da poter essere smontati facilmente senza la necessità di demolizione, perché non costituiscono né un aumento di volume né una modificazione dell’edificio.
Viceversa è necessario il permesso di costruire quando, per le loro caratteristiche, gazebo, tettoie o pergolati arrechino una visibile alterazione dell’edificio, siano di notevoli dimensioni, fissate stabilmente al pavimento e comportino una variazione della cubatura edilizia.