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Regole per gazebo o pergolati sui terrazzi

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Regole per gazebo o pergolati sui terrazzi

Con la bella stagione  i proprietari di appartamenti fanno  installare  gazebo o pergolati sui propri terrazzi: ci sono  regole da rispettare  derivanti sia  dal regolamento di condominio sia dalle prescrizioni urbanistiche in materia di permessi di costruire

Il gazebo –   manufatto in legno, ferro battuto o alluminio di solito aperto lateralmente e costituito da una tettoia fissa o retrattile –  deve rispettare le regole relative al decoro architettonico dell’edificio:  infatti secondo la Corte di Cassazione  è possibile la rimozione del gazebo realizzato con materiali che contrastano con quelli usati per la realizzazione del terrazzo condominiale in quanto è necessario che la struttura si armonizzi al contesto che la circonda.

La Suprema Corte ha chiarito che l’alterazione del decoro dell’edificio si verifica  quando a causa dell’opera  c’è  un pregiudizio che comporta il deprezzamento dell’intero edificio e delle singole unità condominiali .

In linea generale non è necessario alcun nulla osta per l’installazione di gazebo costituiti da strutture di arredo installate sulle pareti esterne dell’unità immobiliare, realizzati in materiali in legno o metallo, privi di opere murarie e di pareti chiuse:  tali da poter  essere smontati facilmente senza la necessità di demolizione, perché non costituiscono né un aumento di volume né una modificazione dell’edificio.

Viceversa  è necessario il permesso di costruire quando, per le loro caratteristiche, gazebo, tettoie o pergolati arrechino una visibile alterazione dell’edificio,  siano di notevoli dimensioni,  fissate stabilmente al pavimento e comportino una variazione della cubatura edilizia.