
Anche colui che guida un’auto senza la copertura assicurativa RCA e subisce un incidente stradale la cui responsabilità ricade sull’altro conducente, ha tutto il diritto di chiedere il risarcimento del danno a quest’ultimo e alla sua assicurazione
In sostanza non è rilevante che la propria auto sia sprovvista di polizza: infatti secondo questo chiarimento fornito dal Giudice di Pace di Napoli l’aver posto in circolazione l’automobile senza la prescritta copertura assicurativa non fa venir meno il diritto a richiedere il risarcimento dei danni nel caso, ovviamente, in cui la responsabilità sia dell’altro conducente.
Sia il codice della strada che il codice civile non dispongono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al relativo responsabile e alla sua compagnia di assicurazione.
La normativa, infatti, disciplina solo l’ipotesi in cui ad essere senza polizza sia il danneggiante: in tal caso scatta la copertura del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
A conferma di ciò vi è un’altra indiscutibile evidenza: la violazione posta in essere da chi circola con l’auto senza la copertura della polizza RCA, non è un reato perseguibile d’Ufficio, ma una semplice violazione al Codice della Strada a cui si applica la sanzione amministrativa da € 848,00 a € 3.393,00 e il fermo amministrativo del veicolo.