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Riscaldamento e i controlli agli impianti

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Riscaldamento e i controlli agli impianti

Con l’emanazione del DM 10 Febbraio 2014, appare sempre più confusa la verifica degli impianti di riscaldamento. Compito affidato alla ex Provincia prima, oggi alla città metropolitana. Sempre più disorientato il cittadino che si vede obbligato a nuovi adempimenti di cui probabilmente non ne è a conoscenza.

Perché non tutti sanno che dal 14 ottobre 2014 anche il semplice split, che abbiamo installato in casa, dev’essere oggetto di controllo periodico.

Riassumiamo pertanto alcuni passaggi che servono per far meglio comprendere il problema. La storia dei controlli degli impianti termici è di antica nozione, infatti già dal 1993 con il DPR 412, si obbligavano le utenze con potenzialità superiori o uguali a 35 kW a munirsi di un libretto di centrale, mentre gli utenti di impianti con potenzialità inferiore ai 35 kW, dovevano essere muniti di un libretto di impianto.

Il DPR richiamato definiva anche i requisiti che questi strumenti dovevano avere; requisiti o caratteristiche che i libretti dovevano avere ma che potevano essere anche oggetto di modifiche.

Così dieci anni dopo con il DM 7 marzo 2003, il Ministero per lo Sviluppo Economico riformulava nuovi criteri per i libretti e ribadiva che per gli impianti esistenti i vecchi libretti dovevano essere allegati al nuovo libretto.

Arriviamo al 2005, quando con il D Lvo 192, si imponeva l’adizione di criteri generali per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e le verifiche ispettive degli impianti di climatizzazione, sia di tipologia estiva che invernale, degli edifici.

Per questo motivo nel 2013 veniva emanato il DPR n.74 dove finalmente, in ossequio al D Lvo 192/2005, venivano definiti i criteri per il controllo e la manutenzione, non solo degli impianti termici, ma anche per gli impianti di produzione dell’acqua calda sanitaria.

L’ultimo strumento in tema risale al 2014 ed è il Decreto Ministeriale del 10 febbraio in cui viene definito il nuovo modello di libretto di impianto che, però, questa volta interesserà, non solo gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria ma, anche gli impianti di climatizzazione estiva (i nostri tipici SPLIT).

Il decreto ultimo citato poneva come termine finale per l’aggiornamento dei libretti il 1 giugno del 2014, termine poi slittato al 15 ottobre 2014 ed ultimamente, con il decreto mille proroghe, prorogato al 31 dicembre 2015.

La novità espressa dal DM 10 febbraio 2014 sta nel fatto che non esiste più una distinzione tra libretto di impianto e libretto di centrale, in quanto il nuovo modello prevede un unico libretto che verrà integrato da schede tecniche.

 

La morale della favola è che a seguito di tutte le modifiche  legislative diventa unico il libretto di impianto e diventano obbligatori per tutte le tipologie di impianto sia il libretto di impianto che i rapporti di controllo per l’efficienza  energetica. Quindi sono sottoposti a controlli gli impianti di riscaldamento tradizionali, i condizionatori e gli impianti di produzione di  acqua calda. L’adempimento sarà avviato con decorrenza 1 gennaio del 2016.

Quindi il libretto di impianto diviene una carta personale degli impianti su cui registrare tutta la loro vita, dalla prima accensione fino alla demolizione, includendo in esso le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e di componenti, gli interventi di manutenzione e di controllo ed i valori di rendimento della vita utile dell’impianto. Appare perciò chiaro che il libretto resta un requisito dell’impianto e perciò in caso di vendita, o di acquisto, di un immobile si dovrà fornire il libretto di impianto.

L’adempimento sarà lo stesso sia per le centrali termiche centralizzate, che per gli impianti di tipo autonomi, un unico modello, a cui dovranno essere allegati i vecchi libretti di impianto.

Per i nuovi impianti la prima compilazione sarà fatta dall’installatore all’atto del montaggio dell’impianto stesso e della sua messa in funzione. In seguito il libretto dovrà essere aggiornato dal responsabile dell’impianto, cioè il singolo cittadino o, se in condominio, dall’amministratore, o da una ditta terza a questo delegata o dal manutentore. Un’ultima precisazione è inerente alla compilazione della scheda di efficienza che invece interesserà i soli impianti di riscaldamento con potenzialità maggiori o eguali a 10 kW, e gli impianti di condizionamento estivo con potenzialità maggiori o uguali a 12 kW.

Pesante la sanzione per il responsabile dell’impianto, che in genere coincide con chi occupa l’immobile dove questo si trova (proprietario, inquilino oppure il “terzo responsabile” da questi nominato),a cui spetta l’obbligo di mantenere in esercizio l’impianto e di provvedere affinché siano eseguite tutte le operazioni di controllo e di manutenzione previste dalla legislazione. Se ciò non dovesse avvenire pesanti sono le sanzioni amministrative che potranno variare da 500 fino a 3.000 euro.

 

Dott. Ing. Rolando Andriani

Per gentile concessione di “Impresa Metropolitana”