In attuazione della legge delega per la riforma della PA, n.124 del 2015, è stato varato in via definitiva il decreto legislativo di riforma della SCIA che sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Sarà possibile presentare la SCIA attraverso il modulo standard, senza che l’amministrazione possa richiedere altra documentazione: il cittadino presenterà esclusivamente la documentazione contenuta nel modello unificato, recandosi allo sportello unico o inviandola in via telematica.
In questo modo il cittadino dialoga con un ufficio unico e quest’ultimo avrà rapporti con tutti gli altri uffici e amministrazioni coinvolti.
La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti viene considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Quindi, se dovessero essere necessari altre SCIA, comunicazioni, attestazioni o asseverazioni, sarà lo stesso sportello unico a trasmettere la SCIA presentata dal cittadino agli altri enti interessati in modo che questi possano avviare i propri controlli e pronunciarsi sull’istanza.
Nel caso la SCIA sia vincolata ad atti di assenso, pareri o siano necessarie verifiche preventive, sarà l’amministrazione che riceve l’istanza ad acquisirli convocando una conferenza di servizi, anch’essa riformata, da un altro Decreto Legislativo.
A seguito della presentazione dell’istanza, al cittadino è rilasciata una ricevuta, che vale come comunicazione di avvio del procedimento, e dovrà indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad un via libera.
Queste novità si combinano con il limite di 18 mesi per l’azione dello Stato in autotutela: vale la regola del silenzio-assenso dopo il tempo massimo concesso per bloccare un’attività in nome dell’interesse pubblico.