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SCIA e sportello unico per aprire attività

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SCIA e sportello unico per aprire attività

In attuazione della legge delega per la riforma della PA, n.124 del 2015, è stato varato in via   definitiva il decreto legislativo  di riforma della SCIA che sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Sarà possibile presentare la SCIA attraverso il modulo standard, senza che l’amministrazione possa richiedere altra documentazione: il  cittadino presenterà esclusivamente la documentazione contenuta nel modello unificato, recandosi allo sportello unico o inviandola in via telematica.

In questo modo il cittadino dialoga  con un ufficio unico e  quest’ultimo avrà rapporti  con tutti gli altri uffici e amministrazioni coinvolti.

La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti viene considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Quindi, se dovessero essere necessari altre SCIA, comunicazioni, attestazioni o asseverazioni, sarà lo stesso sportello unico a trasmettere la SCIA presentata dal cittadino agli altri enti interessati in modo che questi possano avviare i propri controlli e pronunciarsi sull’istanza.

Nel caso la SCIA sia vincolata ad atti di assenso, pareri o siano necessarie verifiche preventive, sarà l’amministrazione che riceve l’istanza ad acquisirli convocando una conferenza di servizi, anch’essa riformata, da un altro Decreto Legislativo.

A seguito della  presentazione dell’istanza, al cittadino è rilasciata una ricevuta, che vale come comunicazione di avvio del procedimento, e dovrà  indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad un via libera.

Queste  novità si combinano con il limite di 18 mesi per l’azione dello Stato in autotutela: vale  la regola del silenzio-assenso dopo il tempo massimo concesso  per bloccare un’attività in nome dell’interesse pubblico.