
Con la legge 11 novembre 2014, conversione in legge del cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014), il Governo ha inteso dare una svolta al mercato per la ripresa delle attività produttive.
Cantieri, opere pubbliche, digitalizzazione del Paese, semplificazione burocratica, emergenza del dissesto idrogeologico e ripresa delle attività produttive sono gli argomenti trattati.
Vediamo in particolare cosa è cambiato nel settore dell’edilizia.
Era noto che i permessi di costruire avevano una validità limitata nel tempo infatti, una volta ottenuto il permesso dall’amministrazione comunale, tre anni era il tempo concesso per completare l’intera opera e non sempre era possibile ottenere delle proroghe. Questo poteva comportare la necessità di una nuova richiesta del permesso con tutte le conseguenze burocratiche.
Con il nuovo dettato dell’articolo 15 del DPR 380/2001 sarà, ora, possibile ottenere delle proroghe nei seguenti termini di validità:
per motivi indipendenti dalla volontà del titolare del permesso, in relazione alla mole dell’opera oppure per necessità di particolari caratteristiche tecnico costruttive emerse successivamente all’inizio dei lavori, o per difficoltà di natura economica come nel caso delle opere pubbliche quando soggette a finanziamenti. Spesso i finanziamenti sono erogati in più esercizi.
Vale la pena anche ricordare per opere di particolari complessità che i termini di validità possono essere raddoppiati su motivato parere del responsabile del procedimento.
Anche la regolamentazione edilizia locale diviene materia di cambiamento, infatti è in corso l’iter amministrativo per rendere i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo al contenimento energetico, uguali per tutti gli ottomila comuni italiani, perciò si prevede l’emanazione del Regolamento Edilizio Unico entro novembre del 2015.
Frazionamenti ed accorpamenti anche con variazioni volumetriche e con la realizzazione di opere, divengono ora possibili con una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL).
Sono stati infatti riclassificati questi interventi definendoli di manutenzione straordinaria.
In queste ipotesi l’unica condizione da rispettare è che le volumetrie restino all’interno dell’intera volumetria assentita dell’edificio e che non venga cambiata la destinazione d’uso.
Con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sarà, invece, possibile eseguire varianti a permessi di costruire a condizione che non si configurino delle variazioni essenziali e che le varianti siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa specifica.
Diventa invece Attività di Edilizia Libera, art. 6 DPR 380/2001, l’installazione di pompe di calore aria-aria, purchè di potenza termica utile, nominale inferiore a 12 kW; l’intervento viene infatti riclassificato come di manutenzione ordinaria. Resta l’obbligo del progetto di contenimento dei consumi energetici (DIVo 191/2005).
Novità anche per il contributo di costruzione che d’ora in poi sarà dovuto solo per il costo di costruzione e non sarà più calcolato sulle opere di urbanizzazione che restano a carico dell’operatore privato nonché proprietario.
Questo vale per i lavori di trasformazione urbana complessi e per quelli in diretta attuazione dello strumento urbanistico.
Anche la DIA (Denuncia di inizio Attività), viene promossa. Sarà possibile realizzare interventi alternativi al permesso di costruire e non vi sarà più distinzione tra la super DIA e semplice DIA.
Modificato anche l’articolo 14 del DPR 380/2001, più semplici gli interventi di ristrutturazione nelle aree industriali dimesse. Sarà ora possibile il rilascio del permesso di costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati anche in aree industriali dimesse ed in deroga alle destinazioni d’uso. La sola condizione è che vi sia una deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, altra condizione vincolante, perché questo possa avvenire, è che l’eventuale cambio di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.
Riclassificato anche il mutamento d’uso, diviene urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. Il mutamento della destinazione d’uso, all’interno della stessa categoria funzionale, sarà sempre assentito.
Più semplice il rilascio del Permesso di costruire convenzionato, infatti qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, sarà possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salvo diversa previsione regionale, specificherà gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assumerà ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resterà la fonte di regolamento degli interessi.
In relazione all’Autorizzazione paesaggistica viene, invece, eliminato il ricorso alla conferenza di servizi ed in sostituzione è prescritto che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvederà comunque sulla domanda di autorizzazione.
Dott. Ing. Rolando ANDRIANI
Per gentile concessione di “Impresa Metropolitana”