
Emerge da una recentissima sentenza della Cassazione (n. 2741/15 ) che l’assicurazione deve risarcire il conducente a seguito del sinistro provocato dal povero cane randagio che ha attraversato la strada: l’incidente se ben documentato e provato dall’infortunato, vede soccombente la pubblica amministrazione e la sua compagnia assicuratrice, per l’omissione dei doveri relativi alla lotta al randagismo.
Infatti per il caso di un motociclista, che mentre percorreva la via principale, con il casco debitamente allacciato, si scontrava con un cane comparso all’improvviso in mezzo alla strada, riportando diversi danni fisici, la suprema Corte giudica che sono responsabili l’Azienda sanitaria e il Comune, che avrebbero dovuto risolvere il problema degli animali randagi per le vie della città. Per tanto, è legittimo richiedere il risarcimento
dei danni alla pubblica amministrazione: richiesta che quest’ultima, ovviamente, girerà alla propria compagnia di assicurazione (se assicurata).
Ovviamente il danneggiato dovrà dimostrare l’evento e l’entità dei successivi danni con prova per testimoni e certificati medici che dimostrino il ricovero del conducente presso il pronto soccorso a seguito del sinistro.
Il punto nodale affrontato dalla sentenza è il recupero di animali randagi: l’omessa prevenzione e controllo del randagismo, secondo l’orientamento sposato dalla Corte, costituisce fonte di responsabilità per l’Azienda sanitaria.
La pubblica amministrazione – si legge nel provvedimento – è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti. Ciò significa, restringendo il campo, che il Comune deve rispondere dei danni patiti dall’infortunato a causa della presenza di un cane randagio.