
La vicenda oggetto di questo articolo riguarda il proprietario di un appartamento in un condominio il quale si è visto addebitare una quota parte delle spese dell’avvocato del condominio che aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro lo stesso proprietario in quanto moroso per il pagamento degli oneri condominiali.
L’ingiunto, ricevuta la notifica dell’atto, aveva proposto opposizione a cui è seguito un ordinario giudizio al termine del quale il giudice, al di là della questione di merito, ha disposto la compensazione delle spese legali. Il condominio ha preso atto e l’amministratore, al momento della ripartizione della parcella dell’avvocato difensore della compagine, ha addebitato il costo anche al condomino ingiunto.
La ripartizione, così predisposta, è stata impugnata dallo stesso in quanto a suo dire, non è possibile, senza un ordine del giudice, che un costo dovuto ad una controversia giudiziale intrapresa nei suoi confronti possa gravare anche su di lui.
La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso, ha stabilito che è errato porre a carico del condomino le spese legali sostenute dalla compagine per un’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti.
Ciò, secondo le ordinarie regole, può essere fatto solamente se il giudice, decidendo sulla controversia, abbia posto le spese legali, o una parte di esse, a carico della parte soccombente.