Tutti gli oggetti che consentono di poter proteggere la propria incolumità dalle offese altrui possono essere definiti “Strumenti di difesa”.
In senso ampio, possono rientrare anche le cose che, per loro natura, sono destinate all’offesa della persona: una pistola se impugnata solamente per spaventare l’aggressore e per farlo desistere può essere intesa come uno strumento di difesa.
Invece in senso stretto, gli strumenti di difesa sono soltanto quelli che servono alla protezione personale e mai all’offesa.
In Italia anche i più classici e antichi strumenti di difesa necessitano della licenza da parte dell’autorità in quanto rientrano nella categoria delle armi bianche, cioè degli strumenti atti ad offendere che possono provocare ferite come pugnali e baionette, i manganelli o sciabole, spade, ecc.. Dunque le armi bianche, proprio come quelle da fuoco, sono classificate tra le armi proprie, cioè tra gli strumenti che, per loro natura, sono destinati all’offesa della persona.
Perciò per avere con sé un’arma bianca occorre chiedere alla questura territorialmente competente il rilascio di specifica autorizzazione, sotto forma di porto d’armi oppure di semplice nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi: la differenza è che mentre col primo si è abilitati anche al trasporto dell’arma – ma solamente per il motivo che giustifica il rilascio del porto stesso, come il tragitto da casa alla zona di caccia, nel caso di porto d’armi per uso venatorio, con il secondo si è legittimati solamente a comprare l’arma e a portarla a casa, senza che di qui possa uscire.
Dopo l’acquisto di qualsiasi tipo di arma, entro tre giorni, occorre sempre denunciarne la detenzione alla polizia o ai carabinieri.
Una volta ottenuto il porto d’armi, è possibile detenere tutte le armi bianche che si vogliono, infatti, la legge non pone un limite al numero di armi bianche che si possono detenere in casa. Ciò non toglie che sussista comunque l’obbligo di denunciarle alle autorità.
Esistono poi alcuni strumenti di difesa più moderni che la legge ritiene liberamente acquistabili in quanto destinati esclusivamente alla protezione personale: non sono classificati dalla legge come armi e, pertanto, non necessitano di alcun nulla osta all’acquisto o del porto d’armi per il trasporto.
Si tratta delle armi ad aria compressa sono liberamente acquistabili da qualsiasi maggiorenne, purché non sviluppino un’energia cinetica superiore o uguale a 7,5 joule. Secondo la legge il porto delle armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza; tuttavia, tali armi non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Inoltre, non possono mai essere portate in riunioni pubbliche.
Altro esempio è lo spray urticante al peperoncino che può essere acquistato e portato con sé fuori casa senza alcuna autorizzazione: non è considerato un’arma, purché la capacità della bomboletta non sia superiore ai 20 ml e può essere utilizzato solamente in caso di legittima difesa e non può essere adoperato come mezzo d’offesa.
Poi c’è la pistola al peperoncino che sfrutta e migliora il meccanismo alla base dello spray urticante. La pistola contiene un gel irritante in grado di colpire l’aggressore fino a tre metri di distanza: è necessario il porto d’armi, essendo uno strumento di difesa legale , facile da utilizzare e più sicuro del normale spray urticante: a differenza di quest’ultimo, infatti, la pistola può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, aperto o chiuso, non essendovi il rischio che, in presenza di determinate condizioni ambientali la sostanza urticante potrebbe tornare verso l’utilizzatore.
Anche per il dissuasore elettrico non c’è bisogno di alcuna licenza: è un apparecchio maneggevole, di forma rettangolare, alimentato con batterie, in grado di emettere scariche elettriche capaci di indebolire l’aggressore. La vendita è libera ma non è possibile portarlo con sé in strada. Il dissuasore elettrico non va confuso con il taser, cioè con la pistola elettrica che, al contrario dello storditore, è qualificata come un’arma vera e propria e per la quale occorre il porto d’armi.
Le pistole a salve possono essere annoverate tra gli strumenti di difesa, visto che il rumore che producono potrebbe essere utile per indurre l’aggressore a fuggire: non essendo armi a tutti gli effetti, non necessitano dell’apposita autorizzazione, cioè del porto d’armi. Per la legge l’arma da fuoco è solamente quella che espelle una pallottola o un proiettile.
La legge dispone che gli strumenti riproducenti armi, se realizzati in metallo, devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di accogliere cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile.