La truffa telefonica del SI può avere tante varianti ma lo stesso scopo: registrare la voce e inserire le risposte in un contratto vocale: rispondendo a queste chiamate, senza saperlo, la vittima darebbe il consenso all’attivazione di chissà quale servizio, naturalmente a pagamento.
La registrazione vocale del contratto, infatti, è valida ma deve essere confermata per iscritto: significa, però, che nel frattempo il contratto è diventato efficace .
Nel dettaglio, secondo la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori, recepita in Italia nel 2014, un contratto telefonico può essere concluso anche con consenso prestato oralmente tramite registrazione vocale, ma la compagnia ha l’obbligo di inviare successivamente al cliente copia del contratto scritto con tutte le condizioni approvate oralmente e di ottenere dal cliente una copia controfirmata.
In caso contrario, il contratto non è valido ed il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza. Tuttavia, se il cliente utilizza il servizio deve comunque pagare quanto usufruito.
Per i contratti conclusi telefonicamente o a distanza, è prevista una particolare forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore, il diritto di ripensamento: si tratta di una forma di recesso, che consente al cliente di liberarsi dal vincolo contrattuale senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, inviando una raccomandata entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
Esercitato il recesso, all’utente non può essere addebitato alcun corrispettivo: se l’addebito avviene ugualmente, deve essere stornato o rimborsato.
Se questi diritti del consumatore vengono violati e la società che fornisce il servizio non richiesto continua con gli addebiti o si rifiuta di effettuare i rimborsi, è possibile inviare una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom),
È inoltre possibile effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione che va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com), oppure agli organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.