mar 22

Telefonia mobile: è possibile difendersi dall’attivazione di servizi non richiesti

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Telefonia mobile: è possibile difendersi dall’attivazione di servizi non richiesti

Le associazioni dei consumatori e molti utenti hanno  denunciato la pratica scorretta secondo cui,  navigando in internet con il cellulare,  si sono poi trovati abbonati a servizi mai richiesti con l’addebito del costo sulla bolletta telefonica o scalato dal credito residuo. Infatti, questi servizi sono stati attivati dai principali gestori di telefonia mobile all’insaputa e a spese dei clienti.

A seguito delle numerosissime segnalazioni,  l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Agcom), ha condotto un indagine sfociata all’incirca un anno fa in una maximulta di quasi cinque milioni di euro inflitta dall’Antitrust ai gestori telefonici.

L’Antitrust ha sanzionato  due tipi di condotta degli operatori telefonici: una condotta omissiva costituita dall’assenza di informazione circa l’esistenza di un blocco selettivo con il quale è possibile impedire l’attivazione di questi servizi; e una condotta aggressiva, nel senso che l’attivazione di questi servizi è automatica, senza che venga richiesto alcun consenso del cliente.

E’ possibile  difendersi:  quando viene attivato un servizio telefonico a pagamento non richiesto, bisogna  chiedere immediatamente la disattivazione al call center e segnalare  l’accaduto al gestore tramite un reclamo scritto via mail, fax o raccomandata A.R., nel quale vengono contestate le somme addebitate e viene richiesto il rimborso dichiarando di non aver acconsentito ad alcun abbonamento.

Il gestore telefonico deve rispondere al reclamo del cliente entro un massimo di 45 giorni. In caso di esito negativo o insoddisfazione del consumatore, la richiesta di rimborso potrà essere presentata al Co.re.com., il comitato regionale per le comunicazioni,  organismi istituiti dalle Regioni che si occupano della risoluzione a livello locale delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione.

Dinanzi al Co.re.com viene esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, in assenza del quale non sarebbe possibile per il consumatore adire l’autorità giudiziaria. L’interessato presenta al Co.re.com un’istanza indicando la denominazione del gestore telefonico e l’esposizione sintetica dei fatti che hanno originato la controversia.

Il procedimento si conclude con la redazione del verbale riportante gli esiti del tentativo di conciliazione. Il verbale con esito positivo costituisce titolo esecutivo azionabile in giudizio da ciascuna delle parti in caso di mancato rispetto degli impegni presi.

In caso di mancato accordo si può richiedere al Co.re.com o in alternativa dell’autorità giudiziaria, la definizione della controversia. La procedura è gratuita.