
Nel caso, non raro, di smarrimento del bagaglio trasportato in volo internazionale, come pure per la consegna in ritardo dello stesso, la Convenzione di Montreal fissa una misura à forfait del risarcimento da liquidarsi al passeggero: il massimo indennizzo che ci si può attendere è di mille euro.
I mille euro sono comprensivi sia del danno materiale che di quello morale: pertanto il viaggiatore non potrà rivendicare null’altro a titolo di danno non patrimoniale, invocando lo stress subito, la perdita dei ricordi, le difficoltà patite in viaggio, ecc.
Chi volesse rivendicare un risarcimento aggiuntivo per farsi indennizzare l’ulteriore danno non patrimoniale ha delle alternative. Si può rivolgere al giudice del proprio Stato e fare una causa ordinaria contro la compagnia aerea, al di là della Convenzione internazionale, ma in questo caso il risarcimento del danno morale è soggetto a precise condizioni: la prova dettagliata del danno patito, la dimostrazione che il fatto illecito cioè lo smarrimento del bagaglio o la consegna in ritardo sia avvenuto a seguito di reato o il passeggero abbia subito una lesione dei diritti inviolabili della persona, tutelati dalla Costituzione.
Un altro sistema per poter chiedere un risarcimento superiore a mille euro richiede una prudenza anticipata da parte del passeggero: infatti, prima della partenza e pagando una tassa supplementare, egli può scegliere di dichiarare, alla Compagnia, di avere “speciale interesse alla consegna” del bagaglio. In tal caso potrà ottenere il risarcimento fino alla somma da questi indicata al vettore a meno che quest’ultimo non dimostri che la cifra è stata esagerata ed è superiore all’effettivo e reale interesse del mittente alla consegna del pacco.
A chiarire questi aspetti è la Cassazione che rende quasi insignificante e aleatorio il risarcimento danni a seguito di smarrimento dei bagagli nei voli internazionali.
Né può servire mettere in ballo le norme previste dal codice del Consumo e del Turismo sul danno da vacanza rovinata, che invece riguarda i rapporti con il tour operator e non già con la Compagnia aerea.